Puntata dopo puntata cerchiamo di analizzare la corposa circolare al piano Transizione 5.0, diramata a metà a agosto.
La circolare operativa al piano Transizione 5.0 è arrivata. Il 16 agosto, in pieno periodo di ferie, il documento ha fatto il suo debutto sui portali del Ministero delle imprese e del Made in Italy lasciando non poco stupefatti: 192 pagine di testo, di esempi, di formule matematiche, di casi applicativi, ecc.
Un vero e proprio manuale a prova di ‘lascio la spiaggia e mi metto a studiare’. Consulenti, commercialisti, aziende se l’aspettavano, tuttavia, alla ripresa della stagione autunnale questo capitolo sarà uno dei più gettonati dalle imprese del nostro comparto che va dall’automazione, all’industria e, più in generale, al mondo della manifattura.
Al bando tutte le polemiche, The Next Factory vuole analizzare, passo passo, questa circolare per darvi, a puntate, uno spaccato e un’analisi della stessa.
Chi sono i beneficiari di questa normativa?
Le imprese residenti sul territorio dello stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere da forma giuridica, settore economico, dimensione, regime fiscale adottato per determinare il reddito d’impresa. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale; imprese destinatarie di sanzioni interdittive e quelle che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Che cosa sono agevolabili?
I progetti di innovazione che siano avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro la fine del 2025 e che abbiano a oggetto: beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa; beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ad eccezione delle biomasse e compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Infine attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Questi progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio a condizione che, esclusivamente dagli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa di cui agli allegati A e B della legge 232/2016, consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici bella struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%.
Data di avvio e di completamento
Che cosa si intende esattamente? The Next Factory spiega che la data di avvio del progetto di innovazione è quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento ovvero qualsiasi impegno che renda irreversibile l’investimento stesso a seconda di quale condizione si verifichi prima. Mentre per data di completamento si intende la data di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto.
Intensità del beneficio
Secondo quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto ministeriale “Transizione 5.0”, il credito d’imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, alle condizioni previste dall’articolo 9 del Decreto ministeriale “Transizione 5.0”.
Qualora i progetti di innovazione prevedano investimenti superiori al limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro per ciascun soggetto beneficiario, secondo quando statuito comma 3 del predetto articolo 10, la misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita dall’intero progetto di innovazione ed è subordinata al suo completamento, indipendentemente dall’ammontare di costi agevolabili.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del DM “Transizione 5.0”, fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle Pmi per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico, previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, e di un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile, previsto dall’articolo 17 del DM “Transizione 5.0”.
a cura di Stefano Belviolandi
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