Credito d’imposta 5.0: tassativa la consegna degli ordini entro il 31 dicembre 2025

Le prime indicazioni di Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del Ministro delle imprese e del Made in Italy, durante l’incontro dedicato alla presentazione de “I contenuti di Transizione 5.0” organizzato da Federmacchine.

Il credito d’imposta 5.0, emerso nel biennio 2024-2025, può essere posto in compensazione in un’unica rata entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale eccedenza che non si sia compensata entro quella data potrà essere portata in compensazione dall’anno successivo al 31 dicembre 2025 e per 5 rate successive, di fatto entro il 2030.

La normativa del piano Transizione 5.0 è retroattiva quindi rientrano nell’agevolazione 5.0 anche gli ordinativi fatti dal 1° gennaio 2024, anche se la norma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, diventando di fatto operativa, il 2 marzo 2024.

Attenzione va prestata alle tempistiche perché vi è una differenza importante tra agevolazioni 4.0 e 5.0. Nel primo caso, come ha ricordato Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del Ministro delle imprese e del Made in Italy, durante l’incontro online dedicato alla presentazione de “I contenuti di Transizione 5.0” organizzato da Federmacchine, essendo investimenti finanziati con risorse nazionali, l’agevolazione è concessa su acquisizioni i cui ordinativi avvengano entro il 31 dicembre 2025 anche se il bene acquistato verrà materialmente consegnato entro i sei mesi successivi a questa data.

Nel caso del 5.0 le cose cambiano essendo un’agevolazione che viene finanziata attraverso risorse europee (PNRR) per le quali i tempi di rendicontazione sono stringenti e inevitabilmente non sono ammesse proroghe e, pertanto, la scadenza del biennio al 31 dicembre 2025 diventa tassativa anche sulle consegne del bene finanziato.

Sono solo alcune delle molte indicazioni che Calabrò ha voluto dipanare durante l’evento moderato da Alfredo Mariotti, segretario generale Federmacchine e da Bruno Bettelli, presidente Federmacchine.

Transizione 5.0: la misura del credito d’imposta

Secondo l’articolo 38 ‘Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza. La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento (…) è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali nuovi, ndr);
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

La presentazione telematica al GSE

‘Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), e le apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21 dell’articolo 38 (euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024 (…)’.

Calabrò, rispondendo ad alcune domande, ha ribadito come l’efficienza energetica, centrale nel piano Transizione 5.0, assieme al processo di digitalizzazione, vada riscontrata e valutata non su ogni singolo bene acquisito ma sull’intero parco macchine affinché, nel suo complesso, porti all’obiettivo previsto nel decreto di efficienza energetica, ossia la riduzione dei consumi.
Tuttavia, si devono aspettare i decreti attuativi per saperne ancora di più, decreti che dovrebbero essere pubblicati entro trenta giorni, ha affermato Calabrò.

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a cura di Stefano Belviolandi