Data di avvio progetti, certificatori e imprese di nuova costruzione ecco le novità del decreto attuativo 5.0

Sono solo alcune delle indicazioni che emergono dalla bozza di decreto attuativo legato al piano Transizione 5.0: Periodi certi sulla data di avvio dei progetti di innovazione, ampliamento della platea degli enti certificatori, definizioni precise su cosa si intenda, per esempio, per ‘imprese di nuova costruzione.

Il decreto attuativo  ha visto la luce. Periodi certi sulla data di avvio dei progetti di innovazione, ampliamento della platea degli enti certificatori, definizioni precise su cosa si intenda, per esempio, per ‘imprese di nuova costruzione’.

Sono solo alcune delle indicazioni che mergono dalla bozza di decreto attuativo legato al piano Transizione 5.0 che è uscito dalle stanze del Ministero delle imprese e del Made in Italy per passare al discatero dell’economia e finanza.

Il decreto attuativo 5.0 al microscopio

Un decreto tanto atteso, che dopo la ufficiale promulgazione e pubblicazione sarà seguito da una circolare ministeriale, potrà dare avvio ufficialmente alle richieste di benefici in chiave 5.0.

Secondo la bozza di decreto, ammissibili al beneficio sono i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 e, per la data di avvio del progetto di innovazione «si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima».

Le novità del decreto attuativo 5.0 stanno nelle date

Oltre a questo, una precisazione importante. La bozza di decreto spiega che i progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2024 gli ordini siano stati accettati dal venditore con il pagamento degli acconti in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi.

Confermato l’aumento degli enti certificatori

Il decreto elenca le categorie professionali abilitate al rilascio delle certificazioni tecniche e, come aveva sottolineato Raffaele Spallone, dirigente del MIMIT, durante l’intervista rilasciata a The Next Factory, sono aumentate di numero e sono state elencate: dagli esperti in gestione dell’energia certificati da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI 11339; alle Energy Service Company, anch’esse certificate, dagli organismi di valutazione della conformità agli ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale in possesso dei diplomi di laurea (L07, L09, LM20, LM22. LM23. LM25, LM28, LM29, LM30, LM33, LM34).

Sono solo alcune delle prime riflessioni sulla bozza di decreto. Altre considerazioni saranno trattate a breve sul sito www.thenextfactory.it

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a cura di Stefano Belviolandi