Il piano Transizione 5.0 vuole aiutare le aziende. Ecco le semplificazioni dalle FAQ

Ecco le ulteriori semplificazioni di novembre rilasciate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a supporto delle applicazioni legate al piano Transizione 5.0.

Le difficoltà del piano Transizione 5.0 si sono fatte sentire da più parti e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo mano alle Faq semplificando, ulteriormente, alcune indicazioni comportamentali per le aziende.

In particolare, da una prima lettura delle risposte alle domande più ricorrenti, il ministero spiega che, qualora il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla propria sede, l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale.

Anche le ESCO beneficiano dell’incentivo Transizione 5.0

Inoltre, le ESCO (Energy Service Company) rientrano tra i beneficiari dell’incentivo Transizione 5.0, secondo una delle risposte, si evince che le attività svolte dalla ESCO, generalmente tramite contratti EPC (Energy Performance Contract) si adattano in modo efficace agli obiettivi del piano Transizione 5.0.

Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un’efficienza energetica sui processi dell’azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell’incentivo. La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell’incentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l’efficientamento energetico. Quindi:

  • beneficiario dell’incentivo: la ESCO, che realizza l’investimento e implementa il miglioramento energetico.
  • oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell’azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.

Questa struttura consente alle ESCO di beneficiare dell’incentivo mentre contribuiscono all’efficienza energetica delle imprese clienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione promossi dal piano Transizione 5.0.

La stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.

Due condizioni per ricevere l’incentivo Transizione 5.0 da parte dei veicoli agricoli

I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell’incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell’allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:

  • L’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
  • L’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;

La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio a un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, sia realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente).

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

Il piano Transizione 5.0 vuole aiutare le aziende. Ecco le semplificazioni dalle FAQ
Le FAQ aiutano a semplificare le problematiche legate al piano Transizione 5.0

Bene sostituito? Non necessario venderli per ricevere l’incentivo 5.0

Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio vendere o dismettere il bene sostituito. Anche se l’alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento. L’alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all’incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

Risparmio energetico in altra struttura

Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa?

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.

Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

  • Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
  • Il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

Nel caso in cui l’impresa voglia effettuare una campagna di misure per la stima del consumo energetico normalizzato, deve utilizzare una frequenza minima di campionamento?
La campagna di misure non è necessariamente vincolata a una frequenza di campionamento, ma deve essere condotta al fine di determinare in modo efficace e ripetibile idonei indicatori di prestazione energetica riferiti a opportune variabili operative. I consumi normalizzati potranno pertanto essere determinati mettendo in relazione tali indicatori di prestazione energetica con i volumi produttivi attesi espressi in termini di variabile operativa.

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a cura di Stefano Belviolandi