Piano Transizione 5.0: domani la piattaforma Gse sarà operativa

Secondo alcune indiscrezioni riprese dal Sole 24 Ore, il piano Transizione 5.0 potrebbe vedere la luce entro la prima metà di questa settimana si parla di martedì per l’operatività della piattaforma del Gse.

Il piano Transizione 5.0 entra nel vivo.

Con il via libera dalla Corte dei Conti al decreto attuativo che disciplina la concessione dei crediti d’imposta 5.0, l’iter dovrebbe portare alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito del MIMIT e sul portale Italia Domani.

Contestualmente, è auspicabile che la piattaforma telematica del Gse (Gestore dei servizi energetici) divenga operativa già a partire da questa settimana, forse martedì.

Dal portale saranno disponibili sia i modelli per compilare le certificazioni sia per gli altri attesati richiesti ai fini dell’ottenimento dei fondi. Un decreto che ha avuto un iter lungo, forse troppo, a detta degli imprenditori, necessari a detta dei ministeriali dato che il documento ha subito diverse revisioni dovute al fatto che i fondi a disposizione sono legati al PNRR e, per questo, il documento andava vagliato in collaborazione con la Commissione Europea che ne doveva avallare ogni disposizione.

I passi dopo l’ufficialità del piano Transizione 5.0

Una volta pubblicato sugli organi ufficiali come si dovranno comportare le imprese?
Come ha riportato il Sole 24 Ore, le imprese interessate devono trasmettere una comunicazione preventiva contenente le informazioni sul progetto corredata da una certificazione ex ante che esponga gli obiettivi di risparmio energetico.

Successivamente il Gse farà le verifiche e darà un primo esito con l’importo del credito potenzialmente spettante a quel punto l’impresa, entro 30 giorni, dovrà trasmettere una comunicazione intermedia sugli investimenti in cui attesa di aver speso almeno il 20% a titolo di acconto.

A quel punto entrerà di nuovo in campo di Gse che, sulla base di verifiche, decreterà la consistenza del credito iniziale potendo, anche, eventualmente, ridurne gli importi.

Gli investimenti Transizione 5.0 agevolabili

Gli investimenti agevolabili comprendono anche i beni strumentali materiali e immateriali già agevolati con il piano Transizione 4.0.

Rientrano nell’agevolazione, dopo una serie di trattative con la Commissione Europea, alcune attività svolte da industrie cosiddette energivore che inizialmente erano state escluse.

I valutatori delle perizie asseverate al piano Transizione 5.0

Inoltre spazio ai soggetti deputati ad asseverare le perizie. L’articolo 15 del decreto attuativo afferma: «

  1. La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
    a. ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
    b. ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
  2. La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
  3. La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
  4. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1, attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
  5. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1 sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.
  6. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
    a. gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
    b. le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
    c. gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
  7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.
  8. Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.»
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a cura di Stefano Belviolandi