Piano Transizione 5.0: le semplificazioni continuano

Alcune risposte del Ministero dello Sviluppo Economico sul Piano Transizione 5.0, fornendo chiarimenti sulla procedura semplificata prevista dal comma 9-bis dell’art. 38 del D.L. 19/2024.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente pubblicato nuove FAQ relative al Piano Transizione 5.0, fornendo chiarimenti sulla procedura semplificata prevista dal comma 9-bis dell’art. 38 del D.L. 19/2024.

Queste risposte hanno lo scopo di agevolare le imprese negli adempimenti necessari per accedere ai benefici fiscali previsti, in particolare per quanto riguarda la verifica della riduzione dei consumi energetici.

Semplificazione della procedura per la certificazione dei risparmi energetici

Un elemento chiave delle nuove disposizioni riguarda la semplificazione del processo di certificazione della riduzione dei consumi energetici. Il comma 9-bis, introdotto con la legge di bilancio 2025, permette ai certificatori di basare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente. Tra le fonti riconosciute figurano Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili e altre evidenze equivalenti.
Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sui risparmi energetici in termini di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), rendendo più snello il processo di valutazione e facilitando l’accesso ai benefici per le imprese.

Requisiti dei beni strumentali sostitutivi

Le nuove FAQ precisano che un bene strumentale può essere considerato in sostituzione di un altro con caratteristiche tecnologiche analoghe se consente di svolgere processi produttivi simili, anche utilizzando tecnologie più avanzate. Non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre specifiche tecniche tra il bene sostituito e quello nuovo.

Ad esempio, rientra nel perimetro del comma 9-bis la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l’adozione di un macchinario con un’area di lavoro maggiore. Un ulteriore aspetto chiarito riguarda la rottamazione del bene obsoleto: non è previsto alcun obbligo in tal senso.

Dimostrazione del miglioramento dell’efficienza energetica

Le imprese devono dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica attraverso evidenze fornite dai costruttori o da soggetti competenti. Le metodologie di riferimento includono standard internazionali riconosciuti, tra cui:

  • Certificazioni di conformità agli standard ISO 14955, ISO 12759, IEC 61800, IEC 60034 ed EN 50598.
  • Utilizzo di componenti conformi ai Regolamenti UE, come il 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, 2019/2018, 2016/2281.
  • Report di prova prodotti dai costruttori secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2.
  • Certificati di audit energetico condotti da organismi accreditati.

Queste evidenze consentono di attestare l’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica senza dover necessariamente eseguire calcoli complessi.

Ammortamento dei beni sostituiti

Un ulteriore chiarimento fornito riguarda la condizione secondo cui i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione per l’accesso al beneficio. La verifica di questa condizione deve essere effettuata sulla base della vita utile del bene secondo i criteri di ammortamento civilistico e contabile.

Infine, il Ministero ha specificato che eventuali rivalutazioni contabili dei beni non hanno alcuna rilevanza ai fini del rispetto di tale condizione.

Queste FAQ rappresentano un passo importante verso la semplificazione delle procedure previste dal Piano Transizione 5.0, riducendo gli oneri burocratici per le imprese e rendendo più agevole l’accesso ai benefici fiscali.

Le indicazioni fornite chiariscono i criteri di sostituzione dei beni, le modalità di dimostrazione del miglioramento dell’efficienza energetica e i requisiti relativi all’ammortamento.

Grazie a queste semplificazioni, le imprese potranno pianificare con maggiore certezza i propri investimenti in innovazione e sostenibilità.

calendar_month

a cura di Stefano Belviolandi