Quali gli investimenti ammessi al piano Transizione 5.0

Gli investimenti ammessi al piano Transizione 5.0 e gli esempi concreti di calcolo ai fini dell’ottenimento dei benefici.

Quali sono gli investimenti ammessi al piano Transizione 5.0 sui beni strumentali e relativi a tecnologie riconducibili alle fonti rinnovabili, a esclusione delle biomasse, nuovi di fabbrica impiegati in impianti nuovi entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2024 e non oltre il 31 dicembre 2025 dedicati all’autoproduzione di energia elettrica e destinata all’autoconsumo?

Il capitolo 3 della circolare operativa al piano Transizione 5.0 si occupa proprio di questo aspetto.

L’accesso al beneficio

La circolare precisa che al beneficio accedono gli investimenti sui beni relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o energia rinnovabile provenienti da fonti di energia non fossile (energia eolica, solare fotovoltaico, geotermica, energia dell’ambiente, mareomotrice, moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica destinati a sopperire al fabbisogno energetico) determinato così: se ci si riferisce all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 e 140% del loro costo.

Requisiti dei moduli fotovoltaici ammessi alla Transizione 5.0

In attesa della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,i moduli fotovoltaici (e i componenti che li costituiscono) ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno essere conformi alle norme tecniche di seguito riportate:

  • CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
  • CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
  • CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
  • CEI EN 61215-1-3 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
  • CEI EN 61215-1-4 – Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indiogallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
  • CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
  • CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
  • CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Le spese ammissibili

Per quanto riguarda gli investimenti di cui all’art. 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge n. 19 del 2024, sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Nelle tabelle scaricabili al seguente link Quali gli investimenti ammessi al piano Transizione 5.0, potrete trovare i limiti del costo di investimento massimo; la determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva ed esempi concreti per il calcolo.

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a cura di Stefano Belviolandi