Un approfondimento sul decreto PNRR con le regole per snellire l’attuazione del Piano Transizione 5.0. Ecco come calcolare il credito d’imposta.
A pochi giorni di distanza dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto PNRR che di fatto ha avviato il processo Transizione 5.0, ci si è interrogati sulle evoluzioni e sulle opportunità per le aziende.
Oltre al credito d’importa, alle agevolazioni per le imprese che guardano al green e al digitale, vogliamo entrare nello specifico di alcuni dettagli che nei prossimi mesi saranno altrettanto oggetto di discussione.
I decreti attuativi saranno necessari a dipanare dubbi ed esplicitare al meglio alcune dichiarazioni nel testo che oggi possono risultare fuorvianti o di difficile interpretazione.
Il contributo ha la forma di credito d’imposta
Secondo una interessante analisi riportata sulla testata fiscoetasse.com il piano Transizione 5.0 che vede i natali in questo decreto all’articolo 40 mette in evidenza che: «a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un contributo, sotto forma di credito d’imposta».
Secondo quanto scrive fiscoetasse.com, «sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento».
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Credito d’imposta: l’erogazione
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento, entro la data del 31 dicembre 2025.
Aspettando i decreti attuativi per beneficiare del credito d’imposta
Secondo quanto sottolinea fiscoetasse.com, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
- al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
- alle procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
- alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
- all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
- all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
- alle modalità con cui assicurare che almeno 4,032 miliardi di euro contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni leggete anche l’articolo pubblicato da Tecnologie Meccaniche
a cura di fiscoetasse.com
a cura di Stefano Belviolandi
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