Il piano Transizione 5.0 è entrato nel vivo del dibattito. In attesa del decreto attuativo che dovrà sciogliere alcuni nodi della normativa e dovrebbe arrivare entro una ventina di giorni, secondo fonti governative, sono giunte le prime risposte ministeriali.
Il piano Transizione 5.0 è entrato nel vivo del dibattito. In attesa del decreto attuativo che dovrà sciogliere alcuni nodi della normativa e dovrebbe arrivare entro una ventina di giorni, secondo fonti governative, sono giunte le prime risposte ministeriali.
The Next Factory ha già avuto modo di anticiparle grazie alle parole di Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del Ministro delle imprese e del Made in Italy, intervenuto all’incontro online dedicato alla presentazione de “I contenuti di Transizione 5.0” organizzato da Federmacchine lo scorso venerdì.
Nell’articolo uscito proprio venerdì scorso The Next Factory ha sottolineato solo alcuni degli aspetti toccati da Calabrò mentre ora possiamo sisntetizzarvi alcune delle altre risposte chiave.
Il GSE nella Transizione 5.0
La sostanziale novità tra 4.0 e 5.0 è la figura del GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, figura chiave dato che si occuperà del controllo formale sulla completezza della documentazione e sulla disponibilità delle somme di denaro.
Inoltre, lo stesso Gestore potrà effettuare controlli a campione per verificare la congruità tra l’obiettivo di risparmio energetico dichiarato e gli investimenti effettuati e rilevare incongruenze tra i contenuti delle dichiarazioni ex ante (previsione della riduzione dei consumi) ed ex post (conferma del raggiungimento della riduzione dei consumi).
Transizione 5.0: mantenimento dei beni e riduzione dei consumi
Una delle domande emerse durante il dibattito chiedeva in quale intervallo temporale andrebbe raggiunta la riduzione dei consumi. Calabrò, a questo proposito, si è rifatto al decreto attuativo, che arriverà, ma ha sottolineato che «se come oneri documentali la procedura un ex ante e un ex post e viene richiesto il mantenimento del bene per 5 anni, pena la revoca totale o parziale del beneficio, probabilmente i due orizzonti temporali (mantenimento del bene e riduzione dei consumi) dovranno andare di pari passo. L’allegato B è stato ampliato proprio per favorire il monitoraggio dei consumi energetici».
Un passaggio chiave, questo, che si lega perfettamente con le tipologie di beni strumentali che si acquisiscono. Il Ministero, nella figura di Calabrò, ha chiarito che il progetto di innovazione ha come obiettivo l’efficienza energetica e un elenco di beni che concorre al raggiungimento di questo obiettivo. Quindi, al fine di una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3 o il 5% non si deve valutare l’incidenza ‘energivora’ di un solo macchinario o di ogni singolo bene preso singolarmente, ma di tutti i beni nel loro complesso, anche se i coefficienti contenuti nell’allegato A fossero diversi.
Nuovi impianti e/o nuove aziende
E in caso di nuovi impianti o di imprese di nuova costruzione? Posto che anche in questo caso verrà in aiuto il decreto attuativo, Calabrò ha dichiarato: «L’ente tecnico GSE è chiamato a definire degli scenari di base che faranno da riferimento per calcolare la riduzione dei consumi energetici. Per le imprese di nuova costituzione, che quindi non hanno un precedente storico di consumi energetici, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario “controfattuale”» scenario che sarà definito dai criteri previsti nel prossimo decreto attuativo.
In caso di nuovi impianti per aziende esistenti c’è da distinguere: per linee e impianti simili a quelli già esistenti in azienda va preso l’impianto esistente come riferimento; se non esiste un valido riferimento interno allora si potrà fare riferimento agli scenari controfattuali come nel caso delle imprese di nuova costituzione.
Attenzione alla rendicontazione che fa da spartiacque per l’agevolazione del credito d’imposta: è importante che questa avvenga entro il 31 dicembre.
a cura di Stefano Belviolandi
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