Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 ‘Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)’ è sbarcato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo scorso ed è entrato in vigore il giorno stesso. Ecco il piano Transizione 5.0.
Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 ‘Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)’ è sbarcato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo scorso ed è entrato in vigore il giorno stesso.
L’articolo 38, intitolato a Transizione 5.0, sono state apportate revisioni rispetto al testo diramato la scorsa settimana che hanno in parte semplificato la vita delle aziende in fatto di autorizzazioni e capienza del credito d’imposta. Tutto ruota ancora attorno a investimenti in termini di risparmio energetico e al digitale.
Transizione 5.0: i soggetti interessati
Il piano guarda a ‘tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto (…) un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi’.
Gli investimenti agevolabili dal piano
‘Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano (…) ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici (…).
Gli investimenti in impianti (…) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. (…).
Transizione 5.0: la misura del credito d’imposta
Secondo l’articolo 38 ‘Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento (…) è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali nuovi, ndr);
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
La presentazione telematica al GSE
‘Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), e le apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21 dell’articolo 38 (euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024 (…)’.
Abbiamo pubblicato alcuni stralci del decreto legge e qui vi rimandiamo alla Gazzetta Ufficiale per le informazioni complete
a cura di Stefano Belviolandi
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